Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo IV
Art. 26
30 / 64In vigore dal 18 gen 1961
Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo prescritto secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-26