Art. 25
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo IV

Art. 25

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In vigore dal 18 gen 1961
Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi, questi potranno trascorrere un periodo estivo presso colonie e campeggi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-25