Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo IV
Art. 22
26 / 64In vigore dal 18 gen 1961
Oltre i corsi normali l'Istituto organizza: corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive; scuole e corsi di specializzazione tu una delle discipline comprese nel piano di studio di cui all'; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti e per Corpi militari, qualora vengano richiesti.
L'organizzazione e funzionamento dei corsi di cui al precedente comma, non debbono comportare nuovi oneri per il bilancio dell'Istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-22