Art. 22
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo IV

Art. 22

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In vigore dal 18 gen 1961
Oltre i corsi normali l'Istituto organizza: corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive; scuole e corsi di specializzazione tu una delle discipline comprese nel piano di studio di cui all'; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti e per Corpi militari, qualora vengano richiesti. L'organizzazione e funzionamento dei corsi di cui al precedente comma, non debbono comportare nuovi oneri per il bilancio dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-22