Art. 2
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo I

Art. 2

6 / 64
In vigore dal 18 gen 1961
L'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma è di grado universitario. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla leggi 7 febbraio 1958, n. 88, e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica Istruzione. Agli insegnamenti delle discipline elencate nel successivo si provvederà mediante incarichi. L'Istituto dispone: a) di impianti e attrezzature tecniche ginnico-sportive; b) di gabinetti scientifici; c) di un gabinetto sanitario; d) di una biblioteca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-2