Art. 18
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo III

Art. 18

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In vigore dal 18 gen 1961
Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie ala pratica ginnico-sportiva. Essi si distinguono in due gruppi: a) scientifico-culturale; b) tecnico-addestrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-18