Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo II
Art. 10
14 / 64In vigore dal 18 gen 1961
Il Consiglio direttivo:
a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto;
b) elegge il direttore dell'Istituto ed i tre professori che
faranno parte del Consiglio di amministrazione, secondo il disposto degli ;
c) delibera sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;
d) delibera sui programmi degli insegnamenti;
e) propone le modifiche dello statuto;
f) propone al Consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'Istituto;
g) propone al Consiglio di amministrazione, entro il mese di giugno, la conferma od il conferimento degli incarichi di insegnamento, di cui almeno tre relativi a materie fondamentali del gruppo scientifico-culturale dovranno essere affidati a professori universitari di ruolo, nonché il comando dei professori ordinari di educazione fisica per le mansioni di dirigente tecnico e per gli insegnamenti del gruppo tecnico addestrativo;
h) richiede al Consiglio di amministrazione il conferimento o la conferma degli incarichi agli assistenti;
i) stabilisce, di volta in volta, la durata, il programma e le modalità di partecipazione e di svolgimento dei corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, nonché dei corsi speciali di cui all';
l) delibera sulla composizione delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma;
m) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto attiene alla carriera scolastica;
n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono domandate dal presente statuto.
Il Consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni tra mesi e straordinariamente sempre che occorra.
L'ordine del giorno è comunicato ai consiglieri per iscritto almeno cinque giorni prima, salvo casi di urgenza.
Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-10