Art. 3
3 / 23In vigore dal 4 nov 1961
Presso l'Istituto potranno essere istituiti;
a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
d) corsi preparatori;
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2017#art-3