Art. 23

Art. 23

23 / 23
In vigore dal 3 nov 1961
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1960 GRONCHI MEDICI - TAVIANI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22iagosto 1961 Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 31. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2006#art-23