Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 2 nov 1961
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi. I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso, per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;2000#art-6