Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 29 ott 1961
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; tecnica professionale; economia aziendale; elettrotecnica; radiotecnica; laboratorio misure elettriche; costruzioni elettromeccaniche, tecnologia e disegni relativi; disegno tecnico; apparecchiature radio elettriche; tecnologia relativa e disegno; contabilità aziendale; laboratorio misure radioelettriche; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1964#art-9