Art. 6
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia

Art. 6

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In vigore dal 11 dic 1960
Il Consiglio di amministrazione è nominato con le modalità di cui all' del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 29, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Opera, del suo patrimonio e delle case di riposo, colonie e luoghi di cura istituiti in favore dei pensionati e dei loro familiari.
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