Art. 5
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia

Art. 5

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In vigore dal 11 dic 1960
Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare le sue funzioni ad un consigliere membro del Comitato esecutivo. Il presidente può delegare di volta in volta un consigliere per il compimento di determinati atti. il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-06;1372#art-sdo-5