Art. 4
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia

Art. 4

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In vigore dal 11 dic 1960
Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il presidente: a) ha la legale rappresentanza dell'Opera; sovraintende al suo funzionamento ed esercita tutte le funzioni a lui demandate dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29, dal presente statuto, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo; c) firma gli atti ed i documenti che importano impegni per l'Ente; d) riferisce annualmente al Consiglio di amministrazione in sede di consuntivo sulla gestione dell'Opera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-06;1372#art-sdo-4