Art. 20
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia

Art. 20

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In vigore dal 11 dic 1960
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di disporre ispezioni presso gli uffici e servizi dell'Opera, di sciogliere il Consiglio di amministrazione quando ne ricorra la necessità e di affidarne i poteri ad un commissario straordinario. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-06;1372#art-sdo-20