Art. 19
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia

Art. 19

19 / 20
In vigore dal 11 dic 1960
Mediante regolamento organico da deliberare del Consiglio di amministrazione dell'Opera, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, o di previdenza del personale. Le modifiche del regolamento organico di cui al precedente comma, deliberate dal Consiglio di amministrazione, debbono essere approvate con le modalità seguite per l'approvazione del regolamento stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-06;1372#art-sdo-19