Art. 18
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia

Art. 18

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In vigore dal 11 dic 1960
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio dev'essere presentato entro il primo bimestre dell'anno successivo al Comitato e, successivamente, entro il 15 marzo al Consiglio di amministrazione. Entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio il bilancio consuntivo dev'essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la relazione del Collegio dei sindaci. Dev'essere parimenti rimesso al suddetto Ministero il bilancio preventivo di ciascun esercizio entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-06;1372#art-sdo-18