Art. 15
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia

Art. 15

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In vigore dal 11 dic 1960
Il direttore generale dell'Opera è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente, e la disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto d'impiego è stabilita dal regolamento di cui all' del presente statuto. Il direttore generale è a capo di tutti i servizi dell'Opera, ne regola il normale funzionamento, sovraintende a tutto il personale, ne cura la disciplina, provvede all'assegnazione di esso negli uffici centrali e periferici ed esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dallo statuto e dai regolamenti, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dal presidente.
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