Art. 12
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia

Art. 12

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In vigore dal 11 dic 1960
Il Comitato esecutivo, costituito a norma dell'articolo unico sub 7 della legge 5 gennaio 1953, n. 29, dura in carica sino alla scadenza del Consiglio. È composto di tre membri oltre il presidente. I membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti delle categorie e del Ministero del lavoro, giusta l'articolo unico sub 7 della predetta legge. Il Comitato si riunisce per invito del presidente di regola una volta ai mese. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di non meno di due membri oltre al presidente. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.
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