Art. 11
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia

Art. 11

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In vigore dal 11 dic 1960
Le funzioni di segretario delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono tenute da un funzionario dell'O.N.P.I. designato dal Consiglio stesso su proposta del presidente. I verbali delle riunioni sono letti ed approvati nelle adunanze immediatamente successive e sono firmati dal presidente e dal segretario. Nelle adunanze che il Consiglio o il Comitato deliberano di tenere riservate, il verbale è compilato dal consigliere meno anziano di età. Copia dei verbali del Consiglio di amministrazione deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-06;1372#art-sdo-11