Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 dic 1960
Il personale proveniente dal soppresso Ente nazionale Case di riposo per gli anziani del lavoro, in servizio presso l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia alla data del presente decreto, conserva la posizione giuridica ed economica rivestita alla data medesima, salvo la diversa sistemazione che potrà ad esso derivare in dipendenza, dell'applicazione del regolamento organico, di cui all' dell'annesso statuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1960 GRONCHI ZACCAGNINI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 70. - VILLA
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