Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 2 nov 1961
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1960 GRONCHI MEDICI - TAVIANI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 28. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1997#art-22