Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 2 nov 1961
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1990#art-23