Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 31 ott 1961
Gli oneri posti a carico degli Enti locali dalle disposizioni degli articoli 91, lettera f) e 144 lettera e) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, vengono assunti, finché non subentrino gli enti locali, dalla Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa, per il Mezzogiorno) per quanto riguarda la somministrazione di edifici scolastici e residenziali con servizi annessi e di aziende agrarie e campi didattici con relative opere di trasformazione fondiaria ed agraria, scorte vive e morte, attrezzature tecniche, arredamenti e capitale circolante. I servizi accessori di manutenzione, somministrazione d'acqua e di energia elettrica e di riscaldamento, inerenti a tutti i complessi scolastici, restano a carico degli Enti locali in applicazione dei sopracitati articoli del testo unico predetto. Per quanto non è previsto, dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1960 GRONCHI MEDICI -TAVIANI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 126. - VILLA
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