Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 29 ott 1961
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; tecnica professionale; economia aziendale; contabilità aziendale; elettrotecnica: laboratorio misure elettriche; tecnologia professionale e disegno relativo; religione educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1958#art-9