Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 26 ott 1961
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; tecnica professionale; economia aziendale; contabilità aziendale; elettrotecnica; laboratorio misure elettriche; tecnologia professionale e disegno relativo; religione; educazione fisica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1940#art-9