Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 26 ott 1961
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica Istruzione fissato in L. 63.500.000. 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti di privati; 4) con i proventi delle aziende annesse; 5) con i contributi degli alunni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1936#art-22