Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 16 lug 1960
È istituito a Mogadiscio un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato, eccettuata la regione del Basso Giuba.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-18;591#art-2