Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Capo IX
Art. 99
113 / 118T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, e Legge 23 marzo 1956, 136, art. 45
In vigore dal 8 lug 1960
L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000 Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-99