Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Capo IX
Art. 98
112 / 118T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91
In vigore dal 8 lug 1960
Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare lo apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-98