Art. 97 · T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliCapo IX

Art. 97

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T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90

In vigore dal 8 lug 1960
Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 20.000. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-97