Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Capo IX
Art. 95
109 / 118T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88
In vigore dal 8 lug 1960
Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non up ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 10.000.
Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre, anni e con la multa fino a lire 20.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-95