Art. 92 · T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliCapo IX

Art. 92

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T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85

In vigore dal 8 lug 1960
Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2000. Con la stessa pena è punite chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-92