Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Capo IX
Art. 91
105 / 118T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84
In vigore dal 8 lug 1960
Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorchè sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.
Si procede con giudizio direttissimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-91