Art. 91 · T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliCapo IX

Art. 91

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T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84

In vigore dal 8 lug 1960
Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorchè sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata. Si procede con giudizio direttissimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-91