Art. 89 · T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliCapo IX

Art. 89

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T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82

In vigore dal 8 lug 1960
Salve le maggiori pene stabilite nell' per i casi ivi previsti, Coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 2000 a 5000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-89