Art. 86 · T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliCapo IX

Art. 86

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T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77

In vigore dal 8 lug 1960
Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-86