Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Capo VIII
Art. 85
86 / 118Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 44
In vigore dal 1 gen 2014
Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il Prefetto provvede alla amministrazione dei Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.
Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell' della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva.
Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perché si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell', oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-85