Art. 81 · T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 73, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 42
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliSez. III

Art. 81

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T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 73, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 42

In vigore dal 8 lug 1960
Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-81