Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Sez. III
Art. 79
57 / 118T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71
In vigore dal 8 lug 1960
Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-79