Art. 63 · T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 34
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliSez. II

Art. 63

34 / 118

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 34

In vigore dal 8 lug 1960
Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore. Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede. Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a termini dell'. Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti. Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-63