Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Capo VI›Sez. I
Art. 62
81 / 118T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52
In vigore dal 8 lug 1960
Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
Sezione II. - Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione noi Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-62