Art. 6 · T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliTitolo I

Art. 6

Abrogato6 / 118

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6

In vigore dal 9 nov 2000
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale con sentenza 23 - 31 ottobre 2000, n. 450 (in G.U. 1a s.s. 8/11/2000, n. 46) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 6, quarto alinea, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualita' di appaltatore di lavori o di servizi comunali non puo' essere nominato sindaco, anziche' stabilire che chi si trova in detta situazione non puo' ricoprire la carica di sindaco".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-6