Art. 59 · Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliSez. III

Art. 59

49 / 118

Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29

In vigore dal 28 mar 1993
Appena compiute le operazioni previste dall'artitolo 53, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-59