Art. 54 · T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliCapo VSez. I

Art. 54

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T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46

In vigore dal 8 lug 1960
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale. Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dai segretario.
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