Art. 52 · Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 6 e 7
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliCapo VSez. I

Art. 52

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Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 6 e 7

In vigore dal 17 apr 2002
(Legge 23 marzo 1956, n. 136, , comma 6° e 7°) Alle ore 7 del giorno successivo il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione. La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-52