Art. 46 · T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliCapo VSez. I

Art. 46

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T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40

In vigore dal 8 lug 1960
Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può (disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione. Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala, dell'elezione e farsi o assistere dalla Forza. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre senatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima, che comincino le operazioni elettorali. Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.
Storico versioni

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