Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Capo V›Sez. I
Art. 39
63 / 118T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37
In vigore dal 8 lug 1960
Salvo il disposto degli , non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.
Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.
Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-39