Art. 32 · T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliSez. III

Art. 32

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T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18

In vigore dal 31 lug 2021
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma. La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché in nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi: le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all' della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune. Con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea; 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura; 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato; 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'. L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-32