Art. 23 · Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliCapo IVSez. I

Art. 23

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Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10

In vigore dal 18 mag 2025
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-23