Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Capo IV›Sez. I
Art. 23
24 / 118Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10
In vigore dal 18 mag 2025
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-23