Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 18 giu 1960
Tutti i beni dell'Ente, mobili ed immobili, saranno assunti in carico, in due distinti inventari, al prezzo di costo. I beni di facile consumo o deterioramento saranno assunti in carico, al prezzo di costo, in un apposito registro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-09;493#art-15