Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 18 giu 1960
All'ufficio di segreteria del Comitato nazionale è preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il segretario generale risponde al presidente dell'andamento dei servizi. Assiste alle adunanze del Comitato nazionale e della Giunta esecutiva, redigendo e controfirmando i relativi verbali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-09;493#art-10